Emilia-Romagna: contributi fino al 100% per imprese danneggiate dalle alluvioni 2023 e 2024

Emilia-Romagna: contributi fino al 100% per imprese danneggiate dalle alluvioni 2023 e 2024

È operativa in Emilia-Romagna la nuova disciplina per la ricostruzione delle attività economiche, produttive, professionali e agricole danneggiate dalle alluvioni del 2023 e dagli eventi di settembre-ottobre 2024.

L’intervento, aggiornato con l’Ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione n. 61/2026, permette di ottenere contributi che possono arrivare fino al 100% delle spese ammissibili riconducibili al danno riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili e al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di altri contributi riferiti alle medesime spese.

La misura è aperta dal 14 luglio 2026 e non indica una tradizionale data di chiusura: le richieste vengono gestite nell’ambito delle risorse destinate alla ricostruzione. Le domande per l’Emilia-Romagna devono essere trasmesse attraverso la piattaforma regionale Sfinge Alluvione.

Non è un normale bando per investimenti

La prima cosa da chiarire è che non basta avere sede in Emilia-Romagna per ottenere il contributo.

L’impresa deve aver subito un danno direttamente causato dagli eventi alluvionali riconosciuti dalla normativa, e il rapporto di causalità tra alluvione e danno deve essere dimostrato tecnicamente.

Possono accedere le imprese produttive, industriali, commerciali, artigianali, professionali e agricole, comprese le cooperative sociali e, in determinate condizioni, alcune società a partecipazione pubblica proprietarie di immobili produttivi.

L’attività deve avere avuto, alla data dell’evento, sede legale, sede operativa, unità locale o comunque attività lavorativa e produttiva nei territori interessati individuati dall’articolo 20-bis del DL 61/2023.

Fino al 100% significa fino al danno effettivamente riconosciuto

Il contributo non rappresenta un incentivo aggiuntivo per migliorare liberamente l’azienda.

La base è il danno riconosciuto.

Un tecnico abilitato – ad esempio ingegnere, architetto, geometra, perito edile o agronomo, a seconda del caso – deve determinare la natura e l’entità dei danni attraverso la documentazione prevista dall’Ordinanza.

Dal contributo vengono sottratti gli eventuali indennizzi assicurativi e gli altri contributi ottenuti sulle stesse spese.

In altre parole, un’impresa che abbia subito un danno riconosciuto di 100.000 euro non può ricevere 100.000 euro dal Commissario più ulteriori 40.000 euro dalla propria assicurazione sugli stessi costi.

Il cumulo può arrivare al massimo al 100% del costo dell’intervento riconosciuto.

Tre categorie di danno

L’Ordinanza 61/2026 introduce una classificazione utile a stabilire quale procedura deve essere utilizzata.

Categoria Entità del danno Procedura
Danno minore meno di €30.000 procedura fortemente semplificata
Danno lieve fascia inferiore a €50.000 secondo la tipologia di intervento prevista dall’Ordinanza rendicontazione semplificata
Danno grave almeno €50.000 procedura e rendicontazione ordinaria

Per il calcolo delle soglie vengono considerate separatamente anche le spese tecniche previste dall’Ordinanza.

La novità più interessante riguarda proprio le pratiche di valore più contenuto, per le quali il Commissario ha cercato di ridurre tempi e documentazione.

Danni sotto 30.000 euro: procedura semplificata

Se il danno è inferiore a 30.000 euro, non è richiesta la tradizionale perizia completa prevista per le pratiche più complesse.

Serve comunque un professionista abilitato, che deve predisporre una relazione descrivendo il danno e attestando il nesso causale con l’alluvione.

La relazione deve inoltre riportare, quando pertinente, gli estremi dell’ultimo titolo edilizio disponibile relativo alla porzione dell’immobile interessata e l’assenza di procedure sanzionatorie pendenti.

Il beneficiario deve dichiarare anche:

  • regolarità del titolo con cui utilizza l’immobile;
  • regolarità contributiva;
  • ubicazione della sede nell’area interessata;
  • effettiva operatività dell’attività al momento dell’alluvione;
  • assenza delle procedure di liquidazione incompatibili indicate dalla disciplina.

Per i danni minori vengono riconosciute anche le spese tecniche

Al valore del danno riconosciuto può essere aggiunto un contributo forfettario per le spese tecniche pari al 15%, comunque non inferiore a 1.000 euro.

Questo serve a compensare almeno in parte i costi necessari per tecnico, documentazione, domanda e successiva rendicontazione.

Il contributo relativo al danno vero e proprio rimane comunque entro il limite di 30.000 euro previsto per questa procedura semplificata.

70% subito per i danni minori

Per questa specifica procedura il contributo viene erogato in due tranche:

  • 70% come acconto;
  • restante quota a saldo, dopo la verifica della documentazione delle spese.

Se invece tutti gli interventi sono già stati realizzati e pagati, è possibile presentare direttamente tutta la documentazione e ottenere il contributo in un’unica soluzione dopo l’istruttoria.

Questa è una delle semplificazioni più interessanti introdotte nel 2026.

È possibile recuperare anche lavori già eseguiti

Il meccanismo di ricostruzione è diverso da un normale bando nel quale bisogna obbligatoriamente aspettare la domanda prima di iniziare l’investimento.

Per i danni minori, l’Ordinanza stabilisce espressamente che il contributo può essere richiesto anche per interventi già eseguiti e completati, purché siano disponibili documenti di spesa, pagamenti e prova del nesso causale con l’evento alluvionale.

Questo è particolarmente importante per le imprese che hanno dovuto intervenire immediatamente dopo l’alluvione per poter riaprire l’attività.

Per le pratiche ordinarie fino al 100% del danno riconosciuto

Anche per i danni di maggiore importo il contributo può arrivare al 100% delle spese ammissibili.

L’Ordinanza prevede un meccanismo di anticipazioni e saldo. Con la piena operatività delle nuove procedure informatiche, lo schema generale diventa:

  • primo acconto fino al 50% del contributo concesso;
  • secondo acconto pari al 40%, dopo aver dimostrato di avere utilizzato almeno l’80% del primo acconto;
  • saldo finale fino al 10% dopo conclusione e rendicontazione.

Se l’intervento è già completamente realizzato e pagato, può essere prevista l’erogazione in un’unica soluzione al termine dei controlli.

Per i contributi di importo superiore a 40.000 euro, la disponibilità effettiva delle quote resta comunque legata alle risorse progressivamente assegnate alla contabilità speciale della ricostruzione.

Riparazione e ricostruzione degli immobili produttivi

Sono finanziabili innanzitutto gli interventi sugli immobili utilizzati per l’attività.

Il contributo può coprire:

  • ricostruzione dell’immobile produttivo distrutto;
  • ripristino strutturale;
  • murature;
  • pavimenti;
  • finiture;
  • serramenti;
  • impianti elettrici;
  • impianti idrici;
  • riscaldamento e climatizzazione;
  • sistemi di allarme;
  • reti informatiche;
  • pertinenze direttamente funzionali all’attività.

L’obiettivo è riportare l’immobile alle condizioni necessarie affinché l’attività economica possa effettivamente riprendere.

Macchinari, attrezzature e impianti

Sono ammissibili la riparazione dei beni strumentali e, quando la riparazione risulta impossibile o economicamente meno conveniente, la loro sostituzione.

Rientrano:

  • macchinari;
  • impianti produttivi;
  • attrezzature;
  • beni mobili registrati;
  • arredi;
  • altre dotazioni funzionali all’attività.

Per le imprese agricole, agrituristiche e agroalimentari sono espressamente considerate anche attrezzature delle cucine, laboratori di trasformazione, locali per lavorazioni e macellazione, arredi delle camere e della ristorazione e attrezzature dei punti vendita aziendali.

I beni devono essere realmente preesistenti al danno

Per macchinari, attrezzature, scorte e altri beni mobili occorre dimostrare che fossero effettivamente presenti nell’impresa alla data dell’alluvione.

La verifica avviene normalmente attraverso:

  • libro dei beni ammortizzabili;
  • libro inventario;
  • registri contabili;
  • altra documentazione fiscalmente rilevante con data certa.

Non è quindi possibile utilizzare la ricostruzione per finanziare beni che l’impresa non possedeva prima dell’evento.

Sono ammessi anche beni in leasing

L’Ordinanza disciplina espressamente anche i beni strumentali che, al momento dell’alluvione, erano nella disponibilità dell’impresa attraverso leasing.

È possibile ottenere il contributo per la riparazione oppure per l’acquisto di un bene nuovo di rendimento equivalente, alle condizioni previste tra utilizzatore e società di leasing.

Quando anche il ripristino viene effettuato attraverso una nuova locazione finanziaria, la parte ammissibile è sostanzialmente la quota capitale dei canoni, compreso l’eventuale maxi-canone iniziale. Restano esclusi interessi, tasse, oneri assicurativi e altri costi finanziari del contratto.

Scorte di magazzino

La misura copre anche la ricostituzione delle scorte perse o danneggiate.

Possono rientrare materie prime, materiali sussidiari, semilavorati e prodotti finiti, purché l’impresa sia in grado di documentarne la preesistenza.

Anche in questo caso la ricostruzione deve essere collegata alla situazione reale dell’impresa prima dell’alluvione e non può trasformarsi in un incremento arbitrario delle scorte.

Pulizia, fango e detriti sono spese ammissibili

Tra le spese riconosciute compaiono anche i costi sostenuti per la pulizia e la rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dalle aree esterne pertinenziali.

È un aspetto rilevante perché molte imprese hanno dovuto sostenere costi significativi immediatamente dopo gli eventi, prima ancora di poter iniziare la riparazione degli impianti e degli immobili.

Delocalizzazione temporanea

Sono ammissibili anche i costi necessari a trasferire temporaneamente l’attività mentre vengono eseguiti i lavori.

Possono essere riconosciuti, secondo le condizioni dell’Ordinanza:

  • affitto di un immobile sostitutivo;
  • acquisto o installazione di strutture temporanee;
  • noleggio di spazi;
  • allacciamenti alle utenze;
  • traslochi;
  • messa in opera di impianti;
  • noleggio temporaneo di macchinari e attrezzature.

L’obiettivo è consentire all’impresa di mantenere la continuità produttiva anche quando la sede danneggiata non può essere immediatamente utilizzata.

Possibile anche la delocalizzazione definitiva

Quando la ricostruzione nello stesso luogo non è possibile a causa del rischio idrogeologico o delle prescrizioni urbanistiche, l’impresa può accedere a una procedura specifica di delocalizzazione dell’immobile produttivo.

Il contributo può arrivare anche in questo caso fino al 100% delle spese riconoscibili, entro i valori e i massimali determinati dalla disciplina commissariale.

Prima della domanda è necessario ottenere un apposito nulla osta del Comune, documentando l’impossibilità di ricostruire in sito e le altre condizioni richieste.

Tra i costi collegati alla delocalizzazione possono essere riconosciute anche determinate spese notarili, allacciamenti e costi di intermediazione, calcolate secondo i parametri fissati dall’Ordinanza.

Terreni agricoli danneggiati

La disciplina comprende anche il ripristino dei terreni agricoli, purché gli interventi siano documentati.

Quando un terreno risulta non ripristinabile, la quantificazione utilizza il Valore Agricolo Medio – VAM; il testo prevede che tale valore, moltiplicato per 1,5, possa essere riconosciuto quando viene documentato l’acquisto di altri terreni agricoli sostitutivi.

Per le imprese agricole possono inoltre essere riconosciuti, entro le condizioni previste, lavori eseguiti direttamente dall’imprenditore, dai coadiuvanti o dalle proprie maestranze per il ripristino di terreni, impianti, immobili e viabilità aziendale.

Danni a produzioni e impianti agricoli

Le aziende agricole seguono anche la disciplina specifica dell’Ordinanza commissariale n. 20/2024, richiamata dal testo coordinato.

Sono contemplati, tra gli altri, il ripristino di impianti arborei e arbustivi, anche con specie o varietà differenti quando la precedente coltivazione non possa essere ripiantata per motivi agronomici documentati.

Sono previsti inoltre specifici criteri per alcune perdite agricole e per la ricostituzione delle produzioni secondo le regole settoriali applicabili.

Anche prodotti DOP e IGP in stagionatura o stoccaggio

La disciplina ricomprende i danni economici subiti da determinati prodotti già raccolti e in stagionatura, affinamento, maturazione o stoccaggio, quando appartenenti alle categorie tutelate dalle normative europee sulle indicazioni geografiche e denominazioni d’origine.

Per aziende vitivinicole, caseifici, salumifici e altre realtà agroalimentari questo può essere un elemento molto importante, perché il danno non riguarda necessariamente soltanto edifici e macchinari ma anche prodotto di valore già presente in azienda.

Anche i beni aziendali che si trovavano presso terzi

Un bene non perde automaticamente il diritto al contributo perché, nel giorno dell’alluvione, non si trovava materialmente dentro la sede aziendale.

L’Ordinanza ammette anche i danni a beni aziendali depositati presso terzi o temporaneamente fuori dalla sede, purché l’impresa possa dimostrarne la preesistenza attraverso inventario o documentazione con data certa precedente all’evento.

Spese tecniche, rilievi, prove e perizie

Sono ammissibili numerose attività tecniche necessarie a ricostruire correttamente il danno e progettare il ripristino.

Tra gli esempi indicati troviamo:

  • indagini geognostiche;
  • sondaggi;
  • analisi di laboratorio;
  • verifiche meccaniche sui materiali;
  • rilievi topografici;
  • laser scanner;
  • rilievi con drone;
  • restituzioni grafiche;
  • attività propedeutiche alla perizia.

I relativi importi devono rispettare i parametri e i prezzari richiamati dalla disciplina commissariale.

Se l’impresa è stata colpita sia nel 2023 sia nel 2024

L’Ordinanza affronta espressamente una situazione tutt’altro che teorica: aziende danneggiate nel maggio 2023, che avevano iniziato o addirittura completato alcuni lavori, e che sono state nuovamente colpite dalle alluvioni di settembre-ottobre 2024.

Quando è possibile documentare separatamente le lavorazioni relative ai due eventi attraverso fotografie, fatture, bonifici e altra documentazione, possono essere presentate due distinte richieste di contributo.

L’istruttoria parte dalla pratica relativa all’evento del 2023 e deve evitare naturalmente che la medesima lavorazione venga rimborsata due volte.

È uno dei casi nei quali una ricostruzione documentale molto precisa può cambiare significativamente l’importo recuperabile.

Il CIS già ricevuto non fa automaticamente perdere il diritto

Il Contributo di Immediato Sostegno – CIS già liquidato non viene considerato ai fini della classificazione del danno nelle soglie previste dalla nuova procedura.

Resta però fermo il principio fondamentale: la stessa spesa non può essere rendicontata due volte.

Quindi la presenza di un precedente contributo non esclude necessariamente dalla misura, ma richiede una corretta separazione delle spese.

Il ruolo dell’assicurazione

L’esistenza di una polizza assicurativa non impedisce di presentare domanda.

Occorre però indicare e documentare l’eventuale indennizzo già ricevuto o deliberato dalla compagnia.

Il contributo pubblico viene determinato al netto dell’indennizzo assicurativo, affinché contributo e assicurazione non superino complessivamente il valore del danno riconosciuto.

Per questo una delle prime verifiche da fare riguarda proprio:

danno totale – indennizzo assicurativo – altri contributi già ricevuti = danno residuo potenzialmente copribile.

Nessun vero “massimale generale” indicato dalla scheda Neskey

La mail ricevuta si limita correttamente a indicare 100%, senza indicare un massimale.

È importante non aggiungerne uno artificialmente.

La disciplina calcola il contributo sulla base del danno effettivamente riconosciuto, delle diverse categorie di beni e dei relativi criteri e costi parametrici. Per danni superiori a 40.000 euro, la concessione delle ulteriori quote è inoltre collegata alle risorse progressivamente rese disponibili sulla contabilità speciale della ricostruzione.

Non siamo quindi davanti a un normale schema “100% fino a 100.000 euro”.

Non è propriamente una graduatoria

La definizione Neskey di “valutativa a sportello” descrive solo parzialmente il funzionamento.

Non c’è una graduatoria competitiva nella quale il progetto con 80 punti supera quello con 70.

Si tratta di una procedura di riconoscimento del danno e concessione del contributo di ricostruzione. Il soggetto istruttore verifica:

  • legittimazione del richiedente;
  • collegamento tra danno e alluvione;
  • esistenza dei beni;
  • correttezza della perizia;
  • congruità degli interventi;
  • eventuali assicurazioni;
  • altri contributi;
  • documentazione di spesa.

La concessione avviene quindi sulla singola pratica, nei limiti delle risorse disponibili.

Domanda attraverso Sfinge Alluvione

Per le imprese dell’Emilia-Romagna la piattaforma di riferimento è Sfinge Alluvione.

L’istruttoria delle imprese agricole è attribuita alla struttura regionale competente in materia di agricoltura; per le altre imprese il riferimento regionale è la struttura della Direzione Generale Sviluppo Economico competente per gli strumenti finanziari.

Per una pratica di questo tipo conviene però evitare di partire direttamente dalla piattaforma.

Prima bisogna ricostruire con precisione:

quale evento ha prodotto il danno; quali beni erano presenti prima dell’evento; quali interventi sono già stati realizzati; quali fatture sono disponibili; quali somme sono state riconosciute dall’assicurazione; quali eventuali contributi sono già stati ricevuti; quale procedura – danno minore, lieve o grave – è applicabile.

È questa ricostruzione preliminare a determinare se la domanda può essere completa e quale contributo può essere effettivamente riconosciuto.

Fonti

Regione Emilia-Romagna – pagina ufficiale Contributi per attività economiche, produttive e agricole colpite dagli eventi alluvionali del 2023 e settembre-ottobre 2024, aggiornata con Ordinanza commissariale n. 61/2026.

Commissario straordinario alla ricostruzione / Regione Emilia-Romagna – Allegato B, testo coordinato dell’Ordinanza commissariale n. 11/2023, aggiornamento maggio 2026, contenente beneficiari, tipologie di danno, interventi ammissibili, modalità di erogazione, delocalizzazione e procedura semplificata.

La tua impresa è stata danneggiata dalle alluvioni del 2023 o del 2024?

Atamai può effettuare una verifica preliminare della pratica ricostruendo danni, interventi già realizzati, fatture, pagamenti, eventuali assicurazioni e contributi già ricevuti, in modo da individuare la procedura corretta e le spese ancora potenzialmente recuperabili.

Particolare attenzione può essere utile per le imprese che hanno già sostenuto i costi di ripristino, quelle colpite sia nel 2023 sia nel 2024, oppure quelle che hanno ricevuto un indennizzo assicurativo ma non hanno ancora recuperato integralmente il danno.

Contatta Atamai per una verifica preliminare della posizione e della documentazione disponibile.

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